Prorogato sì, rafforzato anche. L’ambitissimo (e
popolarissimo) bonus al 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia è stato
non solo prolungato fino al 31 dicembre 2017 per effetto dell’ultima Legge di
Bilancio (ex Legge di Stabilità) ma anche potenziato – sotto certi aspetti – rispetto
allo scorso anno. Tutte le conferme, assieme alle novità, sono adesso riassunte
nella
nuova guida fiscale che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito, vera “bibbia” di riferimento (aggiornata a febbraio 2017) per chiunque
avesse in programma di aprire la porta di casa agli operai. Anzitutto, come si
è detto, viene assicurata per un altro anno la possibilità di detrarre al 50%
(ex 36%), con le medesime regole applicate sinora, le spese effettuate per
interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria (o anche ordinaria
se si tratta di lavori condominiali), restauro e/o risanamento conservativo.
Per “medesime regole” vanno intese quelle classiche relative
al tetto di spesa pari a 96.000 euro, alla cadenza decennale della detrazione (suddivisa
appunto in 10 rate annuali di pari importo) e infine al pagamento tramite bonifico
parlante, anche se in questo caso la compilazione non corretta del bonifico non
dovrebbe più rappresentare un ostacolo ai fini del riconoscimento del bonus, a
patto che sia “controbilanciata” (si veda anche la Circolare 43/E del 2016), da
una dichiarazione sostitutiva da parte della ditta con cui si certifichi l’inclusione
dell’importo in contabilità ai fini della concorrenza alla determinazione del
reddito d’impresa. Oltretutto, nella nuova versione della guida, l’Agenzia
specifica che “sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici
effettuati tramite conti aperti presso gli Istituti di pagamento, cioè le
imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare
servizi di pagamento. Tuttavia, ricorda la risoluzione 9/2017, per usufruire
dell’agevolazione è necessario che l’istituto, in qualità di sostituto
d’imposta, versi la ritenuta d’acconto, la certifichi attraverso il modello Cu
(certificazione unica) e trasmetta il modello 770”.
Altra novità sulla prassi applicativa del bonus è quella che
include i
conviventi more uxorio, nonché
i componenti di un’unione civile. Con quest’apertura l’amministrazione ha in
pratica recepito (vedasi anche quanto chiarito sulle istruzioni del 730/2017
circa l’
opzione della dichiarazionecongiunta) le nuove disposizioni della cosiddetta Legge Cirinnà 76/2016 sulla
regolamentazione delle unioni civili. Si ricorderà che in precedenza la
possibilità di far detrarre la spesa di ristrutturazione al “familiare
convivente” era destinata al solo coniuge, o comunque ai familiari veri e
propri (padri, figli, fratelli, sorelle), che risiedessero con il titolare dell’appartamento
e che avessero ovviamente sostenuto la spesa medesima. Adesso invece, al di là
del mero legame familiare, per “convivente” viene appunto inteso anche il partner
non coniugato con cui si condivide l’appartamento, ivi compreso il compagno o la
compagna con cui ci si è uniti civilmente, facendo seguito all’equiparazione
normativa fra matrimonio e unioni civili della 76/2016.
Cambia infine la misura della detrazione sugli interventi
antisismici, che in linea generale si abbassa dal 65 al 50%, calcolata sempre
su una spesa complessiva di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno),
con una ripartizione però più favorevole dal momento che potrà essere suddivisa
in cinque quote annuali di pari importo anziché in dieci, come previsto per le
altre tipologie di intervento. Nello specifico, poi, qualora la realizzazione dell’intervento
dovesse portare a una riduzione del pericolo sismico tale da determinare il passaggio
di una o due classi inferiori di rischio, nel primo caso si potrà usufruire di
una detrazione potenziata al 70% della spesa sostenuta (che diventerebbe del 75%
per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali), mentre nel secondo
caso la detrazione salirebbe addirittura all’80% (incrementata all’85 per gli
interventi condominiali).
Ampliate anche la platea e l’ubicazione dei fabbricati
soggetti a detrazione. Se prima, in effetti, il beneficio antisismico era
rivolto alle sole abitazioni principali, adesso vengono inclusi tutti gli
immobili di tipo abitativo, oltre che quelli utilizzati per lo svolgimento di attività
agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non
commerciali. Quanto invece all’ubicazione, fino allo scorso anno erano interessati
solo gli edifici nelle zone sismiche ad alta pericolosità (cioè zone 1 e 2),
mentre la Legge di Bilancio 2017 ha allargato il raggio applicativo del bonus
anche alle zone di minor rischio (zona 3).
Luca Napolitano