L’omesso invio all’Enea della scheda informativa per godere del bonus
al 65% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico, non
preclude la possibilità di applicare la detrazione, pur dietro la
corresponsione della sanzione minima pari a 258 euro. In questi casi
l’omesso invio può essere sanato ricorrendo all’istituito della
remissione
in bonis, ai sensi del decreto legge n. 16 del 2012
(articolo 2 comma 1) convertito nella legge 44/2012. Com’è noto, ai fini
del bonus 65%, la normativa prevede, oltre all’asseverazione (che
consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai
requisiti tecnici richiesti) e all’attestato di certificazione
energetica (che comprende i dati relativi all’efficienza energetica
propri dell’edificio), anche l’invio all’Enea, entro i 90 giorni
successivi al termine dei lavori (il cosiddetto collaudo), della scheda
informativa contenente la sintesi degli stessi lavori. Per altro, come
ricorda la guida di approfondimento delle Entrate sulla detrazione al
65%, “il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del
termine previsto per l’invio, eventuali errori commessi nella
compilazione della scheda informativa. Si possono correggere, per
esempio, errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei
beneficiari della detrazione, i dati identificativi dell’immobile
oggetto di intervento, gli importi di spesa indicati in misura non
corrispondente a quella effettiva. In ogni caso, la comunicazione in
rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può
essere portata in detrazione”.
Ebbene, qualora un contribuente intenda beneficiare della detrazione
al 65% per gli interventi effettuati, dimenticando però di adempiere,
entro i 90 giorni successivi al collaudo, all’invio della comunicazione
(corredata con l’attestato di certificazione), l’unica strada possibile
per non perdere il diritto allo sconto fiscale sarebbe appunto quella
della remissione
in bonis. Sull’argomento, tra l’altro, si è espressa nel lontano 2012 la
Circolare 38/E delle Entrate, che al paragrafo 1.3 spiega appositamente che l’ambito applicativo della remissione
in bonis
è circoscritto “alla fruizione di benefici di natura fiscale e
all’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di
preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale.
Tanto l’obbligo di comunicazione quanto l’adempimento formale devono
essere previsti a pena di decadenza dal beneficio o dal regime
opzionale”. Si sta dicendo in pratica che la remissione
in bonis è
valida ogniqualvolta la normativa fiscale preveda delle agevolazioni o
dei regimi di tassazione opzionali per accedere ai quali il contribuente
è comunque tenuto a rispettare determinati adempimenti formali. Uno di
questi casi è appunto la detrazione del 65% con l’obbligo di invio della
scheda informativa sui lavori.
Tuttavia, il suddetto decreto 16/2012 è altrettanto chiaro su un
punto: la condizione basilare affinché l’istituto della remissione possa
trovare applicazione è “che la violazione non sia stata già constatata o
non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento
abbia avuto formale conoscenza”. A parte questo, è fondamentale che “il
contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento” (nel caso del 65%, ad esempio, bisogna che tutto il resto
della documentazione risponda ai requisiti tecnici previsti) e che
“effettui la comunicazione, ovvero esegua l’adempimento richiesto, entro
il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. In altre
parole, non avendo inviato la comunicazione all’Enea entro la scadenza
prevista, il contribuente potrà comunque inviarla “entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione utile”, laddove, puntualizzano
le Entrate, per “termine di presentazione” si intende quello ordinario
di consegna del Modello Unico. Tutto ciò, in conclusione, comporta
comunque un esborso a carico del contribuente che ha omesso
l’adempimento, visto che “ai fini del perfezionamento dell’istituto in
esame (cioè della remissione
in bonis,
ndr),
contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione occorre
versare la sanzione in misura pari a 258 euro, vale a dire l’importo
minimo previsto dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs 471 del 1997”.
Luca Napolitano